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Ricorso Mario Altieri: la Cassazione boccia la richiesta “inammissibile”

in Cronaca

Ricorso Mario Altieri: la Cassazione boccia la richiesta giudicata “inammissibile”. Il ricorrente dovrà pagare anche le spese processuali e tremila euro in favore della Cassa ammende.

Come si ricorderà, nel corso dell’ultima campagna elettorale  per il rinnovo dei consigli comunali del novembre 2021, l’aspirante sindaco eletto con la maggioranza assoluta non fu poi proclamato. “E’ stata accertata, dopo l’avvenuta ammissione delle candidature a Sindaco e delle liste collegate, una causa di incandidabilità a carico del sopracitato candidato sindaco, che il Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Matera ha trasmesso, con la correlativa documentazione, all’Adunanza dei Presidenti di Seggio per il prescritto esame in sede di proclamazione degli eletti” era riportato nella nota della Prefettura di Matera in merito alla non proclamazione a Sindaco di Scanzano Jonico di Mario Altieri.

Il commento sarcastico dell’avvocato Durante che ha sfidato nella competizione elettorale, Mario Altieri: “Per le mie poche conoscenze giuridiche i gradi di giudizio in Italia sono finiti”, ha scritto sul suo profilo facebook personale.

 

SCANZANO JONICO. “Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende”, così la Corte di Cassazione, lo scorso 30 Settembre 2022, si è espressa sul ricorso di Mario Altieri.
Come riportato nella sentenza della Corte con il provvedimento del 12 Dicembre 2018 il Tribunale aveva concesso una riabilitazione parziale a Mario Altieri limitatamente contenuta in un provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribuna di Matera il 13 Ottobre 2020.
“Nell’istanza di correzione, Altieri chiedeva di correggere tale provvedimento e di dichiarare la riabilitazione con riferimento ai reati oggetto del successivo provvedimento di cumulo della stessa Procura dell’11/4/2014. Il Tribunale, dopo aver ribadito la possibilità di dichiarare una riabilitazione
parziale, giustificava la mancata riabilitazione per i reati compresi nel secondo provvedimento di cumulo nell’essere stata contestata e ritenuta la recidiva ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen.: di conseguenza, il termine di cui all’art. 179 cod. pen. non era ancora decorso. Per questo motivo il Tribunale aveva proceduto allo scorporo dei reati, pronunciando la riabilitazione per quelli per i quali il termine era decorso. In definitiva, non sussisteva alcun errore materiale”.

Il ricorso presentato da Altieri, come riportato nella sentenza della Cassazione, è stato suddiviso in tre distinte motivazioni: Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 130 cod. proc. pen. con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di correzione. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per l’affermazione per cui il Tribunale di Sorveglianza può applicare la riabilitazione soltanto su alcune sentenze di condanna, scindendo il cumulo giuridico, violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
In un terzo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Si affermava che, con l’ordinanza del 12/12/2018 si era provveduto allo
scorporo delle pene quando, al contrario, il Tribunale aveva provveduto sull’istanza di riabilitazione con riferimento a tutte le sentenze di condanna riportate nel certificato del casellario giudiziale, così come già avvenuto in precedenza con una precedente ordinanza del 12/1/2018”.

La Corte, presieduta dal dottor Stefano Mogini, con relatore Giacomo Rocchi, nel fornire le ragioni del mancato accoglimento del ricorso e nel ribadire l’inammissibilità del ricorso ha anche spiegato che “Si deve sottolineare che il ricorrente ammette implicitamente che la decisione adottata con l’ordinanza per la quale aveva chiesto la correzione dell’errore materiale era corretta, avendo il Tribunale negato la riabilitazione per la condanna rispetto alla quale non era decorso il termine di otto anni dall’esecuzione della pena previsto dall’art. 179, secondo comma, cod. pen., applicabile in presenza della recidiva qualificata. Paradossalmente, con il ricorso si chiede di accreditare – con il tramite della correzione dell’errore materiale – una decisione del Tribunale di Sorveglianza contraria alla legge: la concessione della riabilitazione rispetto ad una condanna pur non essendo decorso il termine minimo previsto dalla norma. Si tratta di richiesta che il Tribunale di Sorveglianza non poteva né doveva soddisfare”.

La Cassazione ha infine stabilito che è dichiarato “inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende”.

“Il sottoscritto sotto il diluvio (ma non contava nulla), poi il Senatore Morra, poi il Prefetto uscente, poi ilPrefetto entrante, poi la Commissione elettorale, poi il TAR, poi lo ha ribadito il Consiglio di Stato, poi il Tribunale di Matera e finanche la Corte di Cassazione. Per le mie poche conoscenze giuridiche i gradi di giudizio in Italia sono finiti”, il commento di Rocco Durante che ha sfidato Mario Altieri nella competizione elettorale e giunto secondo,

 

Scanzano Jonico: il Prefetto nomina la dottoressa Camerini

Scanzano Jonico: il Tar dice no a Mario Altieri. Respinto il ricorso.

in Politica

Scanzano Jonico: il Tar dice no a Mario Altieri. Respinto il ricorso. Il prossimo 9 febbraio il tribunale civile si esprimerà sui requisiti della candidabilità dell’aspirante sindaco

Il ricorso è stato respinto, la città di Scanzano Jonico continua a non avere quindi un sindaco democraticamente eletto.

“Informo i cittadini di Scanzano j.co, che il TAR di Basilicata ha rigettato il ricorso sulla non proclamazione degli eletti. Siamo fiduciosi del ricorso presentato al tribunale civile di MT nell’udienza del 9 febbraio prossimo, che si esprimerà sui requisiti della mia candidabilita”, così l’aspirante sindaco di Scanzano Jonico Mario Altieri dalla sua pagina personale Facebook e non dal profilo “Scanzano Rinasce” utilizzato nel corso della campagna elettorale e nei momenti successivi ad essa. Almeno fino ad oggi.

Già, il social network che ha diffuso in diretta anche le immagini del comizio autunnale in cui proprio Mario Altieri nel rispondere a chi metteva in dubbio la sua “candidabilità” e paventava quindi il rischio di un’altra parentesi “commissariale”, tuonava: “E con quale coraggio dall’8 vi dovrei guardare negli occhi? Perché io sono qui e vivrò qui. Con quale coraggio vi dovrò incontrare?” E poi l’acuto: “Preferirei essere sputato in faccia se mai ci fosse una soluzione di questo tipo”.

La Lista di Mario Altieri lo scorso 7 Novembre ha incontrato l’ampio favore del corpo elettorale, una maggioranza assoluta inequivocabile: 53%.

Gli argomenti che hanno fatto breccia fra i simpatizzanti – e non solo – di Altieri sono stati gli annunciati “condoni edilizi” che a suo dire sarebbero stati possibili sulla base di sentenze giurisprudenziali sventolate dal podio. Argomento propagandistico intramontabile, un evergreen .

Quanto al dato aritmetico-politico, potente è stata la candidatura in lista del consigliere regionale Pasquale Cariello che da solo ha totalizzato 1039 preferenze.

La vicenda davanti al Tar si è conclusa quindi con il ricorso rigettato e la condanna al pagamento delle spese a carico di Mario Altieri.

Continuerà l’esperienza commissariale in città, come si ricorderà, dopo la non proclamazione fu nominata la dottoressa Ermelinda Camerini.

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foto dal profilo Facebook di Scanzano Rinasce

Tursi, Oipa: “punire chi sporca, non i possessori di cani”

in Cronaca

Tursi, Oipa: “punire chi sporca, non i possessori di cani”. L’Organizzazione internazionale protezione animali al sindaco Cosma: “atto parzialmente illegittimo”

A Tursi, in provincia di Matera, il sindaco ha vietato ai cani l’accesso nelle piazze del Comune e nel corso principale, via Roma, pena una sanzione da 25 a 500 euro. Contro il veto disposto dall’ordinanza, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha presentato istanza di annullamento. L’associazione ha inoltre chiesto la contestuale modifica della parte testo in cui si afferma che

“è fatto divieto del divieto di abbandonare alimenti, cibi per le strade e nelle aree aperte perché ciò sporca ed imbratta la città con pregiudizio per l’immagine e perché alimenta il fenomeno del randagismo”.

L’Oipa ritiene l’atto del sindaco Salvatore Cosma parzialmente illegittimo e dunque annullabile (leggi e scarica l’istanza dell’Oipa in calce)

«L’atto del Comune di Tursi che abbiamo impugnato nel porre un divieto assoluto di condurre cani lungo il corso e nelle piazze di tutta la città vaghe ragioni di “igiene del suolo pubblico e di decoro” rientra in un elenco di provvedimenti dichiarati illegittimi dalla giurisprudenza amministrativa», spiega il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. «Già in analoghe ordinanze i giudici hanno riscontrato un difetto del fondamentale requisito di motivazione e la manifesta violazione dei principi di proporzionalità, razionalità, adeguatezza, non discriminazione e della libertà della circolazione delle persone. Abbiamo ottenuto in passato l’annullamento di atti simili nei quali i Tar hanno ravvisato ipotesi di eccesso di potere sotto varie forme: sviamento, falsità dei presupposti, violazione del procedimento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione».

Per l’Oipa l’atto impugnato è del tutto privo di reale motivazione: mentre è doverosa la pulizia delle deiezioni canine da parte dei proprietari, non è ammissibile il divieto di condurre cani in piazze e strade per mantenerle pulite. Il Comune dovrebbe sanzionare chi sporca e non chi porta a spasso il cane ordinando una limitazione della libera circolazione.

«Più che mettere fuorilegge i cani e i loro possessori, il sindaco dovrebbe predisporre adeguate forme di controllo e sanzioni», continua il presidente Massimo Comparotto. «Vedremo se il sindaco Cosma farà un passo indietro evitando ricorsi al Tar. In caso di ricorso e di eventuale accoglimento, il Comune potrebbe dover pagare anche per le spese di giudizio, con conseguente danno erariale. Il Sindaco può tutelare gli interessi con mezzi di controllo diretti ed efficaci e non lesivi della libertà di circolazione». In riferimento al punto 6 dell’ordinanza, l’Oipa invita il sindaco a modificarne il contenuto in quanto lesivo della tutela del benessere degli animali randagi presenti sul territorio. Anche in tal caso, in più occasioni la giustizia amministrativa si è espressa annullando simili atti. Già negli anni Novanta il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. III, parere 16 settembre 1997, n. 883), precisava che “nessuna norma di legge fa divieto di alimentare i randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio”. Più recentemente, il Tar della Puglia su ricorso di Oipa ed Earth ha annullato un’ordinanza del Comune di Panni (FG) nella parte in cui vietava ai cittadini di alimentare i cani vaganti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico mediante il deposito di cibo in terra. Al fine di garantire decoro e igiene sul suolo pubblico, sarebbe opportuno che l’Amministrazione comunale predisponga, di concerto con i volontari, “punti di somministrazione”. Allo stesso tempo, sarebbe opportuno che potenzi i controlli per evitare l’abbandono di rifiuti.

L’ordinanza del sindaco di Tursi

Le notizie di cronaca nella sezione dedicata

 

 

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