Ordinanza n. 40: In Basilicata solo didattica a distanza per gli istituti di scuola superiore

in Emergenza Covid-19

SCUOLE SUPERIORI. A partire dal 2 novembre solo didattica a distanza per le scuole superiori della Basilicata. E’ una delle disposizioni contenute nell’ordinanza n. 40 firmata dal presidente della Regione, Vito Bardi, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull’intero territorio regionale. Per gli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali, ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso le proprie abitazioni e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie, resta fermo quanto previsto nelle “linee guida per la didattica digitale integrata” adottate con decreto del Ministro dell’Istruzione.

SPORT E TEMPO LIBERO. Sono sospese, inoltre, le attività dei parchi tematici e di divertimento, gli eventi e le competizioni sportive degli sport di contatto, individuali e di squadra, svolti in luoghi pubblici e privati, comprese le attività sportive di base, le scuole e le attività formative di avviamento agli sport di contatto e le relative attività, anche se organizzate a livello occasionale e ludico-amatoriale. Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, ad eccezione del settore giovanile. Le sessioni di allenamento individuale degli atleti, professionisti e non professionisti, per sport di contatto che partecipano alle competizioni sportive sono consentite a porte chiuse. E ancor,a sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, strutture termali (fatta eccezione per quelle che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza o per quelli con presidio sanitario obbligatorio), centri culturali, centri sociali, centri e circoli ricreativi. Stesso divieto per le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

FESTE E EVENTI. Vietate anche le feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, le sagre, le fiere di carattere locale e di comunità e le manifestazioni locali assimilabili. Sono sospesi gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, aperti al pubblico, quali sale cinematografiche, sale da concerto, teatri, circhi, teatri tenda e spettacoli in genere in altri spazi anche all’aperto. Sono sospesi i congressi, i convegni, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili, restando consentiti quelli che si svolgono con modalità a distanza. Stop anche le attività di sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo e le attività del gioco operato con dispositivi elettronici.

RISTORAZIONE. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, etc.), ad esclusione delle attività delle mense e del catering restano consentite dalle ore 5 alle ore 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano consentite, senza limiti di orario, le attività di ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti. Dalle ore 18alle ore 5 è vietata la consumazione di bevande e alimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Resta ferma la possibilità di acquistare alimenti e bevande dai distributori automatici “h24”.

VISITE AI PAZIENTI. L’ordinanza dispone misure per l’accesso di parenti e visitatori alle strutture delle unità di offerta residenziali e di lunga degenza della rete territoriale, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti e non, stabilendo che è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria. E’ vietato l’accesso ai familiari o caregiver ovvero ai visitatori dei pazienti ricoverati in reparti di degenza Unità Operative (U.O. – Reparti) delle strutture sanitarie regionali, salvo autorizzazione del responsabile sanitario della struttura.
Eccetto le disposizioni per le scuole, le altre misure si applicano dalla data del 31 ottobre 2020. L’ ordinanza è pubblicata sullo speciale del Bur n. 96 del 30 ottobre e sul sito istituzionale.

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