È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, valido fino al 3 aprile e contenente l’elenco delle attività produttive che restano operative. Fra le altre disposizioni contenute nel provvedimento: “E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Nel testo è inoltre specificato che sono soppresse dal precedente decreto dell’8 Marzo 2020 le seguenti parole: «E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».
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