Print this page

I rapporti sessuali fra i coniugi tra diritto e pretesa. Avv. Luciano Vinci

L’instaurazione di una relazione sessuale tra i coniugi continua a rimanere un elemento fondamentale ed irrinunciabile della vita coniugale.
Infatti, nonostante il superamento di antiche ed oramai inaccettabili posizioni della dottrina, secondo cui ciascun coniuge, per effetto del matrimonio, diveniva titolare di un vero e proprio diritto sul corpo dell’altro, non vi è dubbio che una piena comunanza di vita tra i coniugi non possa prescindere dalla consumazione, tra gli stessi, di rapporti sessuali.

Che i rapporti sessuali fra i coniugi presentino profili di innegabile rilevanza giuridica è stato peraltro apertamente affermato dalla Corte Suprema di Cassazione che in una propria pronuncia, nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno in favore di un medico che per proprio errore aveva irreversibilmente compromesso la vita sessuale della moglie, così si è espressa: “il comportamento doloso o colposo del terzo che cagiona ad una persona coniugata l’impossibilità dei rapporti sessuali è immediatamente e direttamente lesivo, sopprimendolo, del diritto all’altro coniuge a tali rapporti, quale diritto – dovere reciproco, inerente alla persona, strutturante, insieme agli altri diritti – doveri reciproci, il rapporto di coniugio”. (Cassazione Civile n. 6607/1986)

Peraltro, secondo la dottrina maggioritaria, il dovere di un coniuge di intrattenere con l’altro una relazione sessuale  sarebbe espressione, oltre che dell’obbligo di coabitazione, anche dell’obbligo di assistenza morale di cui all’articolo 143 del codice civile che, certamente, è da ritenersi comprensivo del dovere di appagare tutti i bisogni di cui ciascun coniuge è portatore, compresi, dunque, quelli di natura sessuale. Ciò premesso, ne discende che il rifiuto di uno dei coniugi a consumare rapporti sessuali con l’altro, se reiterato ed ingiustificato, è senz’altro condotta valutabile ai fini di un eventuale addebito della separazione sempre che, ovviamente, da esso discenda la irrimediabilità della crisi coniugale e, di conseguenza, la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Tuttavia, come accennato, affinché il rifiuto alla consumazione di rapporti sessuali assuma carattere antigiuridico e sia giuridicamente sanzionabile è necessario che esso presenti determinate caratteristiche. Ed invero, se il rifiuto ha natura occasionale o se è giustificato da ragioni obiettive di certo non integra ipotesi di violazione dei doveri discendenti dalla contrazione del vincolo nuziale. Se il debito coniugale, infatti, è normalmente soddisfatto, è da ritenersi assolutamente legittimo il rifiuto che, saltuariamente, un coniuge opponga all’amplesso sessuale richiesto dall’altro coniuge, specie quando esso trovi giustificazione nelle particolari condizioni fisiche o psichiche di un determinato momento.

Ciò premesso, per dovere di completezza, deve evidenziarsi che è sicuramente contraria agli obblighi matrimoniali la condotta di quel coniuge che, in aperto dispregio della volontà e dei bisogni dell’altro, animato dalla propria sfrenata lascivia, pretenda rapporti sessuali irragionevolmente frequenti. E’, poi, persino superfluo sottolineare che il diritto di un coniuge di instaurare con l’altro una relazione sessuale appagante non comprenda il potere di costringere quest’ultimo ad avere rapporti contro la sua volontà. Infatti, qualora uno dei coniugi impone all’altro rapporti sessuali con violenza o minaccia ben possono trovare applicazione le norme comunemente operanti in tema di violenza sessuale. L’esercizio del diritto di congiungersi carnalmente col proprio coniuge, invero, non autorizza l’imposizione, con la violenza fisica o morale, di rapporti sessuali non desiderati.

Particolarmente significativa ed illuminante, a riguardo, una pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui: “Il consenso che i coniugi si scambiano con l’atto di matrimonio non si deve intendere come quella prestazione che unilateralmente, brutalmente ed impietosamente si possa imporre all’altro senza il suo piacimento, ma quella in cui si rifletta una comunione esistenziale fondata sull’accordo dei sentimenti e volontà e perciò di comune intendimento….Il coniuge non si priva incondizionatamente nei confronti dell’altro coniuge del potere di disporre del proprio corpo, né perde la naturale libertà di negare la prestazione sessuali”. (Cassazione Penale 16 febbraio 1976, RP, 1977, 281). In caso di dissenso ingiustificato e reiterato, dunque, il coniuge che lo subisce può ricorrere al     giudice e legittimamente chiedere che sia pronunciata la separazione giudiziale con addebito in capo all’altro ma, di certo, non può imporre, magari in maniera violenta, rapporti sessuali non voluti.

Avv. Luciano Natale Vinci

Read 11783 times Last modified on Mercoledì, 06 Luglio 2016 12:56
Rate this item
(0 votes)