Il signor Antonio e suo figlio Francesco, (locatari) avviavano il procedimento di Mediazione, depositando, tramite il loro avvocato, la domanda di mediazione presso il nostro Organismo (iscritto al n. 24 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia). Avevano preferito il procedimento di Mediazione piuttosto che una procedura di sfratto al fine di ottenere il rilascio di un immobile a causa del mancato pagamento di canoni locativi pregressi e non pagati pari ad € 9.600,00 , relativi all’unità immobiliare, concessa in locazione al signor Giovanni.
Giovanni si presentava all’incontro di Mediazione contestando le richieste formulate da Antonio e suo figlio, evidenziando l’incongruenza della morosità visto che, di comune accordo con il locatore, stava gradualmente detraendo dai canoni di locazione la spesa di € 6.300,00 sostenuta per eseguire i lavori di installazione del parquet al posto del pavimento preesistente ed ulteriori € 7.200,00 per lavori di riqualificazione energetica. Il signor Giovanni si dichiarava dunque creditore di € 3.900, 00 nei confronti del locatario.
Durante gli incontri di mediazione, emergeva che il locatore Antonio, anziano signore legato da una grande amicizia alla Parte Convocata, era sempre venuto incontro al suo amico, permettendogli in caso di necessità, di pagare i canoni con una certa libertà, ma negando però di aver mai autorizzato i lavori di ristrutturazione che il locatario aveva fatto eseguire .
Dietro insistenza del figlio, Antonio, ormai avanti con gli anni, aveva deciso di vendere a terzi l'immobile in questione. La decisione di vendere l'immobile aveva però spiazzato il signor Giovanni che sperava, un giorno, di poterlo acquistare, magari anche ad un prezzo conveniente visto i lavori di ristrutturazione che negli anni aveva eseguito. Nonostante la situazione evidenziata, dopo una lunga discussione, dopo aver avuto modo di ascoltare le parti separatamente, riuscivo a far emergere i loro reali interessi.
Veniva fuori da una parte, l'interesse del signor Francesco di rientrare in possesso dell’immobile perché stava negoziando con terzi per stipulare un vantaggioso contratto di compravendita. Dall’altra, il desiderio del signor Giovanni, creditore di 3.900,00 euro nei confronti dei proprietari, di mantenere ancora il possesso dell’immobile. Tuttavia, la consapevolezza di non avere la disponibilità economica necessaria per acquistarlo gli impediva di avanzare pretese.
La situazione si era complicata ma, nonostante tutto, le parti riuscirono a trovare un accordo. Il signor Antonio offriva al signor Giovanni, che accettava, la somma di € 3.000,00 a saldo del suo credito, il signor Giovanni, a sua volta, si impegnava a lasciare libero l'immobile entro tre mesi rinunciando a qualsiasi altra pretesa.
Salta all'occhio dunque, che la mediazione è un procedimento che rende protagonisti della soluzione le stesse parti, e permette loro di continuare a mantenere inalterati e saldi i rapporti interpersonali o professionali.
Il caso illustrato unitamente ad altri rientranti nelle materia dei diritti reali, divisioni e successioni ereditarie, patti di famiglia, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, contratti bancari, assicurativi e finanziari e diffamazione a mezzo stampa, è fra quelli in cui si è tenuti ad esperire preliminarmente il tentativo di mediazione (art. 5 comma 1/bis del D. Lgs 28/2010) e fare in modo che sul tavolo del magistrato non arrivino nuove cause.
Non dimentichiamo, tra le altre cose, che il verbale di accordo sottoscritto dalle parti ha lo stesso valore di una sentenza e da diritto ad un rimborso, quale credito di imposta, fino a cinquecento euro.
Certo è, che risolvere un problema legale come quello illustrato lasciando inalterati i rapporti di amicizia tra le parti, in soli 46 giorni al costo (della mediazione) di soli € 195,20 deve farci riflettere...
La Mediazione può veramente cambiare il nostro stile di vita!
Dott.ssa Rosanna Di Trani mediatrice professionale A.N.P.A.R.